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CIP 6 esposto urgente

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- 5 febbraio 2008


Esposto urgente contro l’A.R.S.

Decontaminazione Sicilia ha inviato al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana un esposto urgente contro la delibera legislativa dell’Assemblea Regionale siciliana (A.R.S.) del 26.01.2008, per probabili profili di incostituzionalità dell’art. 4 del DDL deliberato dall’Assemblea che autorizza contributi a favore degli inceneritori.

Il Legislatore nazionale, con l’art. 2, comma 136, della legge 24-12-2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008”, ha ritenuto di abolire, per il futuro, il contributo CIP6; questo per dare “piena attuazione alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, per cui i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi”. Ma cosa sono i CIP6? Sono contributi dati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili: nell’anno 1992, il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) emise una delibera, la numero 6, con la quale stabilì una maggiorazione del 7% del prezzo dell’elettricità pagato dai consumatori finali, cioè dai cittadini, destinando il ricavato alla promozione delle energie rinnovabili come quelle solare ed eolica. Ma all’espressione "energie rinnovabili" purtroppo fu aggiunta, involontariamente prima dell’approvazione l’estensione "o assimilate", così venivano finanziate anche produzioni energetiche tutt’altro che "rinnovabili" come rifiuti solidi urbani, rifiuti prodotti dalle raffinerie (il classico fondo del barile), etc.

In data 26 gennaio 2008, l’A.R.S. ha approvato il DDL recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008”, che all’art. 4, così dispone:

“in relazione all’accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), è disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo”.

Di fatto questo art. 4 autorizza la presidenza della regione ad anticipare, nelle more della definizione delle procedure di trasferimento dei fondi statali previsti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, i contributi in favore dei soggetti affidatari del servizio di termovalorizzazione. “Per le finalità del detto art.4 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008-2010, la spesa annua di 250 milioni di euro, cui si provvede con le risorse di cui al presente articolo”. Pertanto il legislatore regionale ha approvato l’ingente impegno di spesa (750 milioni di euro in tre anni), senza che sussista più la corrispondente norma statale di finanziamento (che prevedeva in effetti il contributo CIP6 anche per gli impianti di termovalorizzazione solamente “approvati”), superata dalla finanziaria nazionale per il 2008. Da tutto questo è scaturito l’esposto in cui i ricorrenti hanno chiesto al Commissario, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto regionale siciliano, di impugnare la delibera di cui sopra davanti alla Corte Costituzionale.

Augusta, 03.02.2008

Luigi Solarino

Presidente di Decontaminazione Sicilia